In questa pagina sono elencate tutte le informazioni e le risorse utili per i viaggiatori.

Questa pagina, oltre a tutto quello che è necessario conoscere sulle condizioni di partecipazione, riporta tutte le informazioni sulle norme che regolano il rapporto tra il Cliente/Consumatore e I Viaggi di Zefiro. Consigliamo quindi una attenta lettura di quanto segue.

1) Premessa. Nozione di pacchetto turistico. 
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d. lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)….. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) Fonti legislative 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonchè dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3) Informazione obbligatoria – Scheda Tecnica
1. I Viaggi di Zefiro Agenzia di Viaggi Mokentur Srl è titolare dell’autorizzazione Regione Calabria n° 4718 del 02/10/1998 in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia nella Regione Calabria.
2. I Viaggi di Zefiro Agenzia di Viaggi Mokentur Srl  è coperta da polizza assicurativa con la compagnia di assicurazioni Previdente per la responsabilità civile di cui all’art. 15 e 16 del d. lgs. 111/95.

4) Prenotazioni 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) Pagamenti 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6) Prezzo 
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sui cataloghi sono espressi in € (parità ufficiale ITL/€: 1.936,27) e sono stati calcolati in base alle tariffe aeree e marittime ed ai costi alberghieri in vigore nel momento della stampa e secondo i contratti stipulati con i vettori e i fornitori dall’organizzatore. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.

7) Recesso del consumatore 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
_______________________________________________
– da 59 a 31 gg 10% per tutti i viaggi e soggiorni
– da 30 a 21 gg 25% per tutti i viaggi e soggiorni
– da 20 a 8 gg 50% per tutti i viaggi e soggiorni
– da 7 a 3 gg 75% per tutti i viaggi e soggiorni
– da 3 a 0 gg 100% per tutti i viaggi e soggiorni

NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza 
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) Modifiche prima della partenza 
1. Qualsiasi modifica significativa da parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 111/1995.
2. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno € 16,00 per pratica per modifiche relative a: aeroporto di partenza, trattamento alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione durata del soggiorno, noleggi servizi vari, data partenza (stesso weekend o data antecedente), alle quali si aggiungono per sole modifiche di destinazione (complesso alberghiero per combinazioni di solo soggiorno) e data partenza:
Da 29 Da 14 Da 8 Da 3
a 15 gg a 9 gg a 4 gg a 0 gg
5% Q.P. 10% Q.P. 30% Q.P. 60% Q.P.*
*Per modifiche di destinazione o complesso alberghiero e per quelle di data di partenza relative ai viaggi di durata superiore ai 13 gg. o effettuati con voli di linea, 50% della quota di partecipazione (80% nel caso di variazioni di data partenza per combinazioni di solo soggiorno).
NOTA: La diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come <> (vedi quindi art. 7 Recesso).

10) Modifiche dopo la partenza 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro i termini di cui al punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) Obblighi dei partecipanti 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornite all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13) Classificazione alberghiera 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

14) Regime di responsabilità 
L’organizzatore risponde dei dati arrecati al consumatore a motivo dell’adempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) Limiti del risarcimento 
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

16) Obbligo di assistenza 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) Reclami e denunce 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) Fondo di Garanzia 
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G .U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs. n. 111/65).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) Disposizioni normative 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11 1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

La Carta dei Diritti del Passeggero è una guida pratica in cui l’Enac ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo.

Stilata per la prima volta nel 2001 e distribuita in tutti gli aeroporti italiani, la Carta è stata poi aggiornata in 5 successive edizioni, con una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie; la quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza con l’entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo e di cancellazione dei voli, per segnalare in particolare l’incremento dell’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per overbooking, e l’introduzione di forme di compensazione ed assistenza in caso di cancellazione del volo o lunghi ritardi, nonché l’estensione di tali tutele ai passeggeri dei voli charter.

La sesta edizione, disponibile nei maggiori aeroporti italiani dal 19 marzo 2009, si presenta con una nuova veste grafica, è rinnovata nello stile e nei contenuti: tiene conto, tra l’altro, delle recenti disposizioni europee sui diritti dei passeggeri diversamente abili, delle normative in materia di sicurezza e sorveglianza sugli operatori, del regolamento per il trasporto dei liquidi a bordo degli aeromobili. Una nuova sezione è dedicata alle “Tariffe Trasparenti”, una legenda di tutte le voci che compongono il costo finale di un biglietto aereo.

Per scaricare la carta in formato pdf consultare il sito: www.enac-italia.it

Negli aeroporti dell’Unione europea

Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l’Unione Europea (UE) ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. A queste limitazioni sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all’Unione Europea.

Le misure si applicano a partire dal 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera. Di seguito le principali novità.

All’atto della preparazione del proprio bagaglio

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell’aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.

Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).

Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

  • presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati
  • togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione
  • estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione

Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.

I liquidi comprendono:

  • acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
  • creme, lozioni ed oli
  • profumi
  • spray
  • gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
  • contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
  • sostanze in pasta, incluso dentifricio
  • miscele di liquidi e solidi
  • mascara
  • ogni altro prodotto di analoga consistenza

È ancora possibile:

  • trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le limitazioni riguardano solo il bagaglio a mano)
  • trasportare, all’interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità ed autenticità di tali articoli
  • comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d’acquisto, nei negozi, nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell’Unione Europea. I prodotti acquistati presso i Duty Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza

Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali extracomunitari

I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell’Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.

Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l’equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell’Unione Europea, purché le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un’intesa fra l’Unione Europea ed il Paese interessato, in seguito ad attente verifiche da parte della commissione delle Comunità Europee.

In attuazione di questa previsione, sono stati equiparati agli scali europei, l’aeroporto di Singapore e gli aeroporti della Croazia (Ragusa, Fiume, Pola, Spalato, Zara, Zagabria). È quindi possibile, nei duty-free shops dei citati aeroporti acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale. Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell’informativa “New EU Security Rules at Airports – A Brief guide to help you”, elaborato dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall’Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull’effettivo testo di legge (Regolamento CE 820/2008 dell’8 agosto 2008).

Sito contenente informazioni di carattere generale sui Paesi esteri, comprese quelle relative alla situazione di sicurezza. Si tratta di un servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l’ACI.

Si tratta di un servizio del Ministero degli Affari Esteri che consente agli italiani che si recano temporaneamente all’estero di segnalare – su base volontaria – i dati personali, al fine di permettere all’Unità di Crisi, nell’eventualità che si verifichino situazioni di grave emergenza, di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso.

Maggiori informazioni su: www.viaggiaresicuri.mae.aci.it

dal sito della Polizia di Stato: Informazioni sul Passaporto